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6 Aprile 2006

PER GLI AGROTECNICI PROFESSIONISTI

Si ricorda che gli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati che esercitano la libera professione, il cui codice attività ai fini IVA è il 74.14.B, sono tenuti al rispetto dello studio di settore SK24U.

Lo studio di settore è lo strumento di controllo dei ricavi di alcune tipologie di contribuenti (lavoratori autonomi ecc.) che, attraverso un procedimento matematico, riesce a controllare la congruità o meno dei redditi di lavoro autonomo o di impresa.

Lo studio di settore SK24U, che si applica a quelle attività il cui codice attività è 74.14.B, (consulenze fornite da Agrotecnici e Periti agrari), è stato pubblicato nel supplemento ordinario della “Gazzetta Ufficiale” n. 123 del 28 maggio 2005, Serie generale, pagina 3133.

Approvato con carattere di sperimentalità, dal 22 febbraio 2006 è passato in monitoraggio per un’altro anno, prima di essere validato in via definitiva.

Lo studio è articolato per classi omogenee, dette “cluster”, al cui interno sono inserite specifiche funzioni che sono in grado di stimare i ricavi e compensi che devono essere dichiarati da quelle categorie di  professionisti che rientrano nel “cluster” stesso. Da ciò la necessità di compilare il questionario in modo esatto, per evitare di rientrare in un “cluster” diverso da quello in cui effettivamente si opera.

Poiché nel prossimo mese di giugno i professionisti Agrotecnici dovrebbero compilare i questionari SK24U, si sottolinea ulteriormente la necessità di disporre la massima cura nella compilazione, per dar modo alla Commissione centrale degli “Studi di settore”, di poter fare delle valutazioni ed eventualmente rettificare l’incidenza dei vari “cluster”.

Si rammenta che la eventuale presenza di ricavi non congrui e non coerenti scaturiti dall’applicazione di GERICO, pur se costituisce una “presunzione”, è circostanza priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari agli Uffici finanziari per determinare induttivamente il reddito; dunque i risultati non congrui e non coerenti, ottenuti dall’applicazione di GERICO, possono essere usati come strumenti presuntivi per accertamenti ma non “prova” per rideterminare il reddito.

Per qualunque altro chiarimento i singoli iscritti possono rivolgersi ai rispettivi Presidenti dei Collegi provinciali.

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