SCHEDA RELATIVA AL “REGIME FORFETTARIO”
per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

(aggiornamento del 1 agosto 2017)


Dopo alterne vicende il Governo, che prima aveva istituito il favorevole “Regime dei minimi” per i giovani liberi professionisti che iniziavano per la prima volta un’attività (il “Regime dei contribuenti minimi” è stato disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24.12.2007 n. 244, in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011) e poi lo aveva di fatto abolito, così mortificando chi iniziava per la prima volta una professione, si è infine ravveduto, riconoscendo l’errore ed istituendo un nuovo regime fiscale agevolativo, conosciuto come “Regime forfettario” (istituito dall’art. 1, commi da 54 ad 89, della legge 23.12.2014 n. 190 “Legge di stabilità 2015” e poi modificato dall’art. 1, commi da 111 a 113 della legge 28.12.2015 n. 208).
A chi aveva già optato per il precedente Regime fiscale di vantaggio (il “Regime dei minimi”) è stata data la possibilità di conservare fino a scadenza la precedente situazione oppure scegliere di aderire al nuovi sistema; in ogni caso, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il “Regime forfettario” e l’unico regime fiscale di vantaggio cui possono validamente aderire i liberi professionisti (detto regime opera anche per le piccole imprese, ma la presente trattazione prende ovviamente in considerazione i soli liberi professionisti).

Come funziona il nuovo “Regime forfettario”:

  1. Il “regime forfettario” può essere opzionato per chi inizia per la prima volta una attività: il requisito della “novità” può essere ragionevolmente desunto dal Codice attività dichiarato all’atto dell’apertura della P.IVA oppure a seguito di successiva variazione. Ad esempio, può considerarsi “nuova” l’attività:

    - quando si apre per la prima volta una P.IVA con Codice “74.90.12” (identificativo della professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato), anche se eventualmente le stesse attività sono state occasionalmente o saltuariamente svolte in precedenza, ma senza P.IVA;

    - quando si abbia già aperta una P.IVA, ma con un Codice attività diverso dallo “74.90.12”, si chiude il Codice precedente e si opera solo con quello identificativo della professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato (è il caso tipico di soggetti non ordinistici, che svolgevano attività di diverso tipo che poi, dopo avere superato l’esame di abilitazione professionale, si sono iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati oppure di soggetti, già iscritti in altri Albi, che migrano in quello degli Agrotecnici, chiudendo la precedente posizione)

  2. Possono usufruire del “Regime forfettario” le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo che presentino i seguenti requisiti:

    - conseguano ricavi o compensi ragguagliati all’anno, non superiore ad € 30.000,00;

    - sostengano spese per l’impiego di eventuali lavoratori non superiori ad € 5.000,00 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari all’imprenditore;

    - presentino un costo complessivo dei beni strumentali non superiore ad € 20.000,00;

    inoltre non vi sono più limiti di età per accedere a questo Regime (quello precedente consentiva di farlo solo entro i 35 anni di età) nè di durata (prima quella massima era di 5 anni): oggi si può optare per il “Regime forfettario” fare a qualunque età, anche se resta un sistema tipicamente pensato per i giovani che iniziano l’attività professionale, e mantenerlo per qualunque tempo (purchè si rispettino le condizioni di legge).

  3. I vantaggi sono significativi. Il contribuente:

    - è esonerato dagli “Studi di settore”;

    - è esonerato dalla tenuta dei libri contabili e fiscali, salvo l’obbligo di conservazione delle fatture emesse e ricevute;

    - è esonerato dall’applicazione dell’IVA (22%) dell’IRAP (3,90%);

    - nei suoi confronti non si applica la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto (20%);

    - paga unicamente una imposta sostitutiva (che sostituisce Irpef, addizionali comunali e regionali) del 5% per i primi 5 anni (mentre dal sesto anno si passa al 15%), calcolata sul 78% del proprio reddito. Ad esempio un soggetto che fatturi il massimo possibile (30.000,00 euro) paga il 5% su 23.400,00 euro (cioè il 78% di 30.000,00 euro), cioè un imposta di soli 1.170,00 euro.

  4. I contributi previdenziali sono, invece, sempre dovuti; è però noto che la Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA è quella che in assoluto richiede i contributi più bassi (solo il 10% del reddito netto del professionista, una percentuale elevabile fino al 26%, ma solo volontariamente) e che offre i più alti rendimenti dei contributi versati (si veda anche l’articolo de “IL SOLE-24ORE” del 27 maggio 2017 “Pensioni più alte? Si può? Ecco la Cassa che lo ha fatto”).
    L’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza “AGROTECNICI/ENPAIA” deve essere adempiuto entro i 30 giorni successivi all’inizio dell’attività od all’apertura dalla P.IVA (il modulo per l’iscrizione è scaricabile al sito www.enpaia.it link http://www.enpaia.it/home/gsa/modulistica/gsag01.pdf).

  5. L’apertura di P.IVA è obbligatoria per chiunque intenda svolgere una professione autonoma, ed è semplice e gratuita (la si può fare presso l’Agenzia delle Entrate ovvero rivolgendosi ad un intermediario abilitato, come un Commercialista, un’Associazione di categoria, ecc.).
    Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati devono indicare, all’atto dell’apertura della P.IVA, il “Codice ATECO” identificativo della categoria, che è: 74.90.12.
    L’apertura di P.IVA va fatta entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, che solitamente coincide con il conferimento del primo incarico o con l’effettivo inizio dell’attività professionale collegata all’incarico medesimo.