GLI AGROTECNICI POSSONO
RILASCIARE I CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI ALLA
LEGGE n. 818/84
Con il
D.M. 27 aprile 2005 la categoria degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati è stata ritenuta idonea al rilascio
dei certificati di prevenzione incendi per le attività indicate
nell’allegato 1 (che sono una parte di tutte le
attività soggette di prevenzione incendi), a condizione che
le stesse siano “strettamente attinenti al settore agricolo
od a quello rurale”, dove il requisito dell’attinenza deve
essere dimostrato dal titolare dell’attività mediante un atto
rilasciato dalla competente Autorità ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
I soggetti
interessati a svolgere questa nuova attività debbono iscriversi
in uno speciale Elenco tenuto presso il Ministero dell’Interno.
Con il Decreto Ministeriale 5 agosto 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2011) sono state abrogate tutte le precedenti e più favorevoli disposizioni che consentivano ai liberi professionisti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, in possesso di un’anzianità di iscrizione all’Albo di 10 anni, di potersi abilitare con l’automatica iscrizione nell’Elenco ministeriale.
Dunque, attualmente ed a partire dal 26 agosto 2011, si possono iscrivere nell’Elenco ministeriale dei tecnici di prevenzione incendi, gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 abbiano i seguenti, congiunti requisiti:
a) iscrizione all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in condizione di regolarità contributiva e deontologica;
b) attestazione di frequenza con esito positivo di un Corso base di specializzazione di prevenzione incendi della durata di almeno 120 ore.
Le domande debbono essere inviate al seguente indirizzo:
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Ufficio di Presidenza - Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLI’
e, per conoscenza, al
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
della Provincia di residenza dell’interessato.
Per comodità, si allega alla presente un fac-simile di domanda da utilizzare (anche se non è obbligatorio servirsi di detto fac-simile; qualunque domanda va bene, purché riporti tutti i dati necessari).
Ricevute le domande il Collegio Nazionale, entro 60 giorni, verificherà la sussistenza dei requisiti ed attribuirà un “Codice di abilitazione”, composto da una sequenza alfanumerica di 13 caratteri; nel medesimo termine si provvederà ad aggiornare telematicamente gli elenchi dei professionisti abilitati presso il Ministero dell’Interno.
Un volta ricevuta l’autorizzazione di cui sopra, l’Agrotecnico fornito di “Codice identificativo” può da subito operare sull’intero territorio nazionale.
Per l’istruttoria e la gestione della domanda ciascun richiedente dovrà unire alla domanda stessa copia del versamento di € 25,00 sul ccp n. 12070470 intestato a Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati - FORLI’, indicando la causale del versamento.
Si ricorda altresì il sito dal quale è possibile scaricare tutte
le disposizioni e una raccolta di questiti relativi al settore
http://www.vigilfuoco.it .
LE CIRCOLARI MINISTERIALI
Leggi la circolare prot. n. 12627 del 28.9.2011. Clicca qui.
Leggi la circolare prot. n. 3874 del 25.9.2011. Clicca qui.
Leggi la circolare prot. n. 5643 del 31.3.2010. Clicca qui.
Leggi la circolare prot. n. 5642 del 31.3.2010. Clicca qui.
Leggi la circolare prot. n. 720/4122 del 25.5.2009. Clicca qui.
Leggi la circolare prot. n. 515/4101 del 24.4.2008. Clicca qui.
Leggi la circolare prot. n. 414/4122 del 28.3.2008. Clicca qui.
Leggi la circolare prot. n. 157/4135 del 5.2.2008. Clicca qui.
Leggi la circolare prot. n. 707/4188 del 30.5.2007. Clicca qui.
Leggi la circolare prot. n. 504/4101 del 17.4.2007. Clicca qui.
Leggi la circolare prot. n. 8582 del 7.4.2006. Clicca qui.