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L’EQUIPOLLENZA DEI DIPLOMI IN AGRARIA Da momento che l’argomento è sempre molto controverso vale la pena di riprendere la storia dei “diplomi in agraria”, che sono sempre stati equipollenti fra loro. Negli anni ’70 esistevano due soli diplomi agrari, entrambi con durata quinquennale: quello di “agrotecnico” e quello di “perito agrario”. Nell’istituire il primo, per evitare equivoci, il legislatore lo ha dichiarato "equipollente" (cioè dotato di eguale efficacia e valore) al preesistente diploma di “perito agrario”; così infatti recita l'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754: "Al termine dei corsi (di Agrotecnico) ..., gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli Istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari". I diversi provvedimenti successivi (D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 194 c.3; D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 all'art. 15 c. 8; ora soppressi) hanno sempre confermato l’equipollenza dei titoli di studio sicché i diplomati “periti agrari” si sono sempre potuti iscrivere all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, previo superamento dell’esame abilitante, dove una tale scelta era sempre rimessa alla loro individuale libertà. Va detto che il Collegio dei Periti agrari -preoccupato per la migrazione di propri iscritti verso il più attrattivo Albo degli Agrotecnici e per il calo delle nuove iscrizione- ha fatto di tutto per disconoscere l’equipollenza dei titoli di studio, ma sul punto è prima intervenuta l'ANTITRUST (si veda il parere AS614 del 16 settembre 2009), affermando come la negazione a soggetti con titoli "equipollenti" della possibilità di accedere a plurimi esami abilitanti costituisce una "ingiustificata restrizione della concorrenza" professionale. "..... si esprime il parere nel senso di confermare la legittimità della disposizione del bando che permette l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali siano in possesso del diploma di perito agrario, equipollente a quello di agrotecnico". Confermando dunque che l'equipollenza, quando è sancita per legge, opera senza limitazione di effetti. In seguito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha costantemente ribadito l'equipollenza dei due titoli di studio anche ai fini dell'accesso nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie di Istituto per l'insegnamento nelle Aree di laboratorio, ad esempio con la Circolare 16 giugno 2015, con nota prot. n. 17653, rispetto alla quale il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha emanato la Circolare 29 giugno 2015, prot. n. 2455 Si devono, inoltre, segnalare anche le sentenze del Consiglio di Stato n. 172 del 20 gennaio 2016 e n. 5550 del 27 novembre 2017, entrambe confermative la piena equipollenza dei titoli di studio. Per completezza deve essere aggiunto che i diplomi di “agrotecnico” e di “perito agrario” non esistono più a partire dall’anno 2010:
in tutti in questi casi il legislatore ha sempre provveduto a dare continuità ai titoli di studio, garantendone il valore giuridico nella successione delle modifiche nominative. EQUIPOLLENZA DELLE LAUREE Anche il Dipartimento dell'Università ha dovuto infine riconoscere l'equipollenza fra diplomi di laurea, per evitare un crescente contenzioso, anche ai fini della partecipazione agli esami di Stato abilitanti alle professioni intellettuali (nota MIUR 6.6.2012 prot. n. 2100); di questo caso il riferimento sono i due Decreti ministeriali del 9 luglio 2009, il primo riferito alle lauree di primo livello ed il secondo riferito alle lauree vecchio ordinamento. |